[1]Per cinque anni, a decorrere dall'attuazione della presente legge, gli assegni sulla Cassa sovvenzioni saranno conferiti, mediante concorsi per titoli, nelle proporzioni seguenti:

  • a)uno su venti, agl'impiegati di cui alla lettera a) dell'art. 11;
  • b)nove su venti, alle vedove di cui alla lettera b);
  • c)quattro su venti, alla prole orfana di cui alla lettera c);
  • d)uno su venti, alle figlie nubili maggiorenni di cui alla lettera c);
  • e)cinque su venti, ai benemeriti dell'unita' e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

[2]Agli utenti indicati alla lettera e saranno applicabili, per analogia, le disposizioni ed esclusioni stabilite per gl'impiegati e loro superstiti con gli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

[3]Essi saranno inoltre esclusi dal diritto di concorrere agli assegni, quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta pero' eccezione delle pensioni straordinarie.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art24 · fonte del testo