[1]Gli assegni vitalizi non sono cedibili, ne' sequestrabili. Essi vengono conferiti mediante concorsi per titoli da indirsi dalla direzione generale delle privative nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

[2]Le istanze di concorso e i documenti che le corredano, sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

Testo vigente dal 22 dicembre 1906

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art12 · fonte del testo