Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009. 55 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I residui della distillazione e della rettificazione, derivati da qualsiasi materia e che devono essere adulterati nella misura stabilita dal Regolamento, sono ammessi in tale misura a fruire del trattamento di tassa indicato negli articoli precedenti.
tolto: La presente disposizione sostituisce quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art5 · fonte del testo
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