Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso assimilati ai depositi doganali.

tolto: Non e' ammessa l'adulterazione di spirito in quantita' minore di ettolitri tre per volta qualunque sia la sua destinazione, o' di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo di illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

tolto: Per lo spirito destinato ad altri usi industriali che consentili un grado alcoolico inferiore, il limite sara' fissato con decreto ministeriale secondo le diverse industrie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art4 · fonte del testo