Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' esente da tassa la fabbricazione di spirito derivato da vino, da vinaccie e da altri cascami della vinificazione, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo di illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

tolto: Lo spirito derivato da materie non vinose, quando sia adulterato e destinato agli usi sopraindicati, dovra' assolvere una tassa diL. 0,15 per ogni grado e per ogni ettolitro.

tolto: Allo spirito adulterato non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26.

tolto: Lo spirito denaturato non puo' essere assoggettato al dazio consumo ne' gravato di alcuna tassa locale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art1 · fonte del testo