Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1903 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato; la quale ha facolta' di variare le specie e le proporzioni dei detti adulteranti, al fine d'impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.
tolto: Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti della finanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art2 · fonte del testo
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