Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1904 al 16 dicembre 2009. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritto, e cosi' pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzione, sono punite colle pene stabilite dall'art. 18 della legge sugli spiriti (testo unico) del 30 gennaio 1896, n. 26.
tolto: La fabbrica o opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 1 della' presento legge, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.
tolto: Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantita' trovata in piu' o in meno. Non seno punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.
tolto: Nella stessa misura sara' applicata la multa, ragguagliandola all'intera quantita' dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantita' non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.
tolto: Sono parimenti applicabili le pene indicate nell'art. 18 della citata legge 30 gennaio 1896, nel caso di trasgressione da parte di Societa' cooperative, alle condizioni prescritte nel penultimo comma dell'art. 7.
tolto: In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-03-22;152~art9 · fonte del testo
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