L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale ((, ovvero del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2)).

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. 16 parole tolte, 14 parole aggiunte.

L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionaletolto: . I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Statoaggiunto: , ovvero del Parlamento europeo. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art17 · fonte del testo