Art. 3 — Incompatibilita

L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:

  • a)membro della Commissione delle Comunita' europee;
  • b)giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee;
  • c)membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
  • d)membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;
  • e)mediatore delle Comunita' europee;
  • f)membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;
  • g)membro del Comitato delle Regioni;
  • h)membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
  • i)membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
  • l)funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea". Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile:
  • a)con l'ufficio di deputato o di senatore;
  • b)con la carica di componente del governo di uno Stato membro". All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".

Testo vigente dal 29 marzo 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-03-27;78~art3 · fonte del testo