E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 85/1988

    Parametro
    26 gennaio 1988

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale regione Sardegna), dal Presidente della regione Sardegna col ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di co…

    Art. 1 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 4 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 17 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 55 Statuto speciale per la Sardegna

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. 16 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitantitolto: . I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.aggiunto: , ovvero di membro del Parlamento europeo. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art17 · fonte del testo