Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1989 al 16 febbraio 2001. 35 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il tolto: consiglio aggiunto: Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto tolto: secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo aggiunto: e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un annotolto: , e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art16 · fonte del testo