Art. 10-quinquies — Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria puo' comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessita' di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimita' o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.

Testo vigente dal 18 gennaio 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10-quinquies, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10quinquies · fonte del testo