Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresi' abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice. ((A far data dal 30 aprile 1995)) sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. ((A far data dal 30 aprile 1995)) sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni. ((A far data dal 30 aprile 1995)) al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile".

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 89, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21182/2026

    22 giugno 2026

    L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata in sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.

    Art. 89 · Art. 7 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 46 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 102

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994. 13 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: 1.Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; … ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codiceaggiunto: . A far data dal tolto: 2 gennaio 1994 Sono aggiunto: 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. A far data dal tolto: 2 gennaio 1994 Sono aggiunto: 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e … 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni. A far data dal tolto: 2 gennaio 1994 Al aggiunto: 30 aprile 1995 al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art89 · fonte del testo