Art. 44 — Tentativo obbligatorio di conciliazione
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non e` ammissibile il giudizio di legittimita` costituzionale se manchi la motivazione della rilevanza della questione e se il giudice a quo si limiti a prospettare diverse possibili alternative alla norma denunziata, facendo derivare differenti profili d'illegittimita` costituzionale dalla scelta dell' una o dell'altra soluzione ermeneutica e svolgendo, in ordine alla non manifesta infondatezza, svolga una delibazione in forma ipotetica che si concreta in giudizi di eventualita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui impongono che la domanda giudiziale di determinazione del canone sia preceduta, a pena d'improcedibilita`, dal tentativo di conciliazione).
Art. 43 Legge sull’equo canone · Art. 44 Legge sull’equo canone · Art. 45 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.
Il procedimento di conciliazione disciplinato dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non e` tale da conferire ai competenti giudici singoli che ne sono investiti legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita` delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo. Questo, infatti, non costituisce un giudizio in quanto in esso il giudice che pur lo effettua non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare attivita` mediatrice tra le parti e, in caso di fallimento del tentativo, non puo` affrontare l'esame del merito del quale non e` investito. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui dispongono che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non puo` essere proposta - pena l'improcedibilita` rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - se non e` preceduta dalla domanda di conciliazione). - V. sent. n. 24 del 1958.
Art. 43 Legge sull’equo canone · Art. 44 Legge sull’equo canone · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1992 al 10 dicembre 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art44 · fonte del testo
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