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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. 157 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

tolto: 1° Le navi che entrate in zavorra ne ripartiranno in zavorra;

tolto: 2° Le navi che passando da un porto di uno dei due Stati in uno o piu' porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto od in parte il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di aver gia' pagati i diritti summenzionati.

tolto: 3° Le navi che entrate con un carico in un porto sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

tolto: Nel caso di approdo forzato, non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilita' della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle Dogane ne avra' accordata licenza, e le medesime non siano destinate alla consumazione interna.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art4 · fonte del testo