Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1869
Confronto con la versione in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025. 87 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In tutti i territori e dominii di uno dei due Stati sara' accordato ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle Leggi locali, e che l'arruolamento sia volontario.
tolto: Qualora un bastimento tunisino volesse completare il suo equipaggio nei porti del proprio paese, o in quelli di una terza Potenza, con marinari sudditi italiani, non potra' farlo che in seguito di permesso per iscritto dell'Agente consolare di Sua Maesta' il Re d'Italia.aggiunto: Trattato-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art5 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.