Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonche' gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneita' dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermita' dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneita'. I periodi di assenza dal servizio per infermita', durante i quali gli assegni di attivita' sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermita', sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art8 · fonte del testo