Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianita' e che siano raggiunti dai limiti di eta' o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di eta' o di servizio o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di eta' relativi al grado rivestito prima della promozione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art15 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.