Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' indicati nell'articolo 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili, nonche' per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'articolo 10 della della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art7 · fonte del testo
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