Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di eta' o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art9 · fonte del testo
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