Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perche' trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 o dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art16 · fonte del testo
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