Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1948 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' in facolta' del Ministro per la difesa di richiamare servizio a domanda, gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva in applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del presente decreto. Il numero degli ufficiali che possono essere richiamati in servizio a norma del comma precedente non puo' superare, complessivamente, per tutti i gradi e per tutte le Armi e Servizi, le 800 unita' ed il trattenimento in servizio non puo' protrarsi oltre il periodo di tre anni dalla data di collocamento nella riserva e in ogni caso non oltre il limite di eta' considerato ai sensi del comma 2° dell'art. 5 del regio decreto legislativo maggio 1946, n. 384.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;45~art16 · fonte del testo
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