Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianita' siano raggiunti dai limiti di eta' indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art17 · fonte del testo
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