Art. 5 mediazione — Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

[1]Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ((introduttiva del giudizio)). L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

  • a)dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • b)dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • c)dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • d)dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • d-bis)((dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.)) Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
  • a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
  • b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
  • c)nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  • d)nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
  • e)nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • f)nei procedimenti in camera di consiglio;
  • g)nell'azione civile esercitata nel processo penale;
  • h)nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 11

[2]9 10

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»".

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

4

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130

6

con decorrenza dal 9 gennaio 2016

Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

8

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28

11

con decorrenza dal 25 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 5 mediazione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24125/2026

    27 luglio 2026

    In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti bancari e finanziari contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

    Art. 5 mediazione · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Rassegna di luglio 2026, p. 90

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22276/2026

    29 giugno 2026

    Nelle controversie in materia di energia elettrica e gas, la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA n. 209 del 2016, deve essere attivata, prima dell'instaurazione del giudizio, dal cliente o utente finale esclusivamente nel caso in cui sia questi a voler promuovere una controversia nei confronti dell'esercente, sicché, ove il giudizio sia stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dall'esercente nei confronti del cliente per il pagamento del servizio reso e sia stato instaurato il giudizio di opposizione, l'onere di attivare la procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, titolare dell'interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria.

    Art. 5 mediazione · Art. 645 c.p.c. · Art. 2 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' · Art. 141 cod. cons.

    Rassegna di giugno 2026, p. 183

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21405/2026

    23 giugno 2026

    In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, è necessaria la partecipazione personale delle parti al primo incontro, la quale, per le persone giuridiche, si realizza mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato d.lgs., poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda sul rilievo che al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società, ma solo una dipendente delegata a "presenziare" e il difensore delegato ad "assistere").

    Art. 5 mediazione · Art. 5-quater mediazione · Art. 84 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

    Rassegna di giugno 2026, p. 170

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15584/2026

    21 maggio 2026

    La mediazione obbligatoria, ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non è condizione di procedibilità delle domande proposte nei confronti del terzo chiamato, poiché la norma - di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione estensiva o analogica - riserva la legittimazione a sollevare l'eccezione esclusivamente al convenuto, nozione che non include il terzo chiamato in garanzia, nei cui confronti si instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale.

    Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione · Art. 106 c.p.c. · Art. 269 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 164 ↗

Tutte le 34 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, maggio 2026 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 272/2012

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in quanto il rimettente omette qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame; né la rilevata omissione potrebbe essere sanata con l'esame del fascicolo relativo al giudizio di merito, perché ciò si tradurrebbe in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 5 mediazione · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 4 mediazione · Art. 6 mediazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/2022

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2022

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 della…

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 97/2019

    Questione infondata
    18 aprile 2019

    Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per argomentazione fallace, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 1, lett. b ) ed i ), e 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, nonché dell'art. 5, comma 4, lett. a ), del d.lgs. n. 28 del 2010. Il nucleo fondante della censura del rimettente è nell'asserita necessità che tutte le norme contenute nel decreto-legge abbiano la stessa, immediata efficacia, per cui non sono pertinenti le eccezioni proposte, in quanto basate sulla immediata entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge e sul semplice differimento nella efficacia di talune disposizioni.

    Art. 84 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia · Art. 3 cost. · Art. 5 mediazione · Art. 8 mediazione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2023 al 25 gennaio 2025. 1 parola tolta, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.

… al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda tolto: giudiziale aggiunto: introduttiva del giudizio. L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal …

d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481aggiunto: ;

aggiunto: d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5 · fonte del testo