((Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.)) 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

26

con decorrenza dal 15 luglio 2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

Testo vigente dal 30 marzo 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9526/2025

    11 aprile 2025

    In ragione dell'ampiezza della libertà sindacale protetta dall'art. 39 Cost. – la quale spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella delle modalità di azione, incontrando i soli limiti dettati per l'esercizio del diritto di sciopero (rappresentati dal rispetto delle posizioni soggettive di rango pari o superiore, quali il diritto alla vita, all'incolumità personale o la libertà dell'iniziativa economica) –, il licenziamento di massa intimato per giusta causa ai partecipanti all'azione collettiva di autotutela (tradottasi, nella specie, nell'astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore) è nullo, per discriminazione e ritorsione, allorquando le modalità della protesta, finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non siano trasmodate in atti violenti o danneggiamenti.

    Art. 4 · Art. 39 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 259 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 2/1986

    Parametro
    14 gennaio 1986

    a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevate dai Pretori di Bassano del Grappa e di Salò con le ordinanze in epigrafe (R.O. n. 295/78 e n. 592/80) in relazione all'art. 3 Cost.; b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzi…

    Art. 8 Licenziamenti individuali · Art. 11 Licenziamenti individuali · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 35 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1966 al 30 marzo 2023. 63 parole aggiunte.

aggiunto: Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attivita' sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e' nullo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

    Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art4 · fonte del testo