Art. 52 — Contenuto della decisione

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

  • a)il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
  • b)il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
  • c)l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art52 · fonte del testo