[1]Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente puo' irrogare le seguenti sanzioni:

  • a)la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo, b)

[2]la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni, c)

[3]la radiazione dall'Albo.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art52 · fonte del testo