Art. 3 — Doveri e deontologia

L'esercizio dell'attivita' di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato e' tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20722/2026

    18 giugno 2026

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la condotta dell'avvocato - il quale non solo non aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento nei confronti di un collega che lo aveva assistito in un procedimento penale, fattispecie prevista dall'art. 64 CDF, ma ne aveva anche contestato pretestuosamente l'esistenza - integrasse violazione anche dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità e dignità, decoro e diligenza, al cui presidio è posto l'art. 9 CDF, nonché dell'art. 63 CDF, che sanziona la condotta dell'avvocato che, nei rapporti con i terzi, compromette la dignità della professione e l'affidamento dei terzi).

    Art. 3 · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 10

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17741/2026

    3 giugno 2026

    Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all'art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale norma di chiusura, consente, mediante l'art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l'illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione, generi immunità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF aveva escluso il difetto di corrispondenza fra la decisione e l'incolpazione, posto che l'addebito relativo alla condotta sanzionata - consistita nell'esercizio di un'attività di natura imprenditoriale incompatibile con quella forense, in quanto posta in essere in violazione del dovere di indipendenza - era implicitamente contenuto nel capo di incolpazione che, pur se incentrato su condotte corruttive di rilievo penale la cui sussistenza era stata esclusa, richiamava la violazione dell'art. 9 cit. e faceva ripetuto e univoco riferimento all'attività di natura imprenditoriale dell'incolpato).

    Art. 3 · Art. 112 c.p.c. · Art. 51 Legge professionale forense · Art. 18 Legge professionale forense

    Rassegna di giugno 2026, p. 4

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 89/2026

    2 gennaio 2026

    In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo, che si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell'interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione.

    Art. 3 · Art. 52 Legge professionale forense · Art. 53 Legge professionale forense

    Rassegna di gennaio 2026, p. 4 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art3 · fonte del testo