Art. 152 fallimento — Proposta di concordato

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. ((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

  • a)nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  • b)nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 152 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2819/2026

    8 febbraio 2026

    In caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del CCII.

    Art. 152 fallimento · Art. 125 fallimento

    Rassegna di febbraio 2026, pp. 20, 21 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 26 parole tolte, 58 parole aggiunte in 3 capoversi.

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato tolto: nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essereaggiunto: , salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

aggiunto: a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitaletolto: , eaggiunto: ;

aggiunto: b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative tolto: devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratoriaggiunto: , sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art152 · fonte del testo