Art. 153 fallimento — Effetti del concordato della società

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)). ((Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 29 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. tolto: Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio tolto: loro debitore. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame aggiunto: e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art153 · fonte del testo