relativa alle scorte

  • 1)Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi membri produttori.
  • 2)Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.
  • 3)I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
  • 4)Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art51 · fonte del testo