in materia di produzione

  • 1)Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione.
  • 2)Il consiglio stabilira', alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
  • 3)Il consiglio puo' fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art50 · fonte del testo