dei contingenti annui

  • 1)Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 21, i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.
  • 2)Tenuto conto della decisione presa in forza dell'articolo 34 e previa deduzione del volume di caffe' necessario per conformarsi al disposto dell'articolo 31, ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1 ottobre 1954, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene ripartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro puo' ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.
  • 3)Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformita' del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art35 · fonte del testo