• 1)Il consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo del caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanta riguarda le ragioni di scambio.
  • 2)L'Organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei membri produttori.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art54 · fonte del testo