del consiglio

  • 1)Il consiglio adotta tutta le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
  • 2)Per tutte le decisioni che il consiglio, a norma dell'accordo, deve adottare a maggioranza ripartita del due terzi, si applica la seguente procedura:
  • a)qualora la proposte non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, la proposta, se il consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
  • b)qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, la proposta, se il consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
  • c)qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
  • d)se il consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e' considerata respinta.
  • 3)I membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art15 · fonte del testo