[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua inglese sopra riportato.

[3]ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUL CAFFE'

[4]Preambolo

[5]I Governi Parti al presente Accordo, Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per la economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi d'esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico; Considerando che una stretta collaborazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo; Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori; Convinti che l'applicazione di misure internazionali puo' aiutare a correggere gli effetti dello squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti per effetto di prezzi rimunerativi; Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli accordi internazionali del 1962, del 1968 e del 1976 sul caffe', hanno convenuto quanto segue.

[6]Articolo 1 Obiettivi

[7]Gli obietti dell'Accordo sono i seguenti:

  • 1)Realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffe' in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e si produttori degli sbocchi di vendita a prezzi rimunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
  • 2)Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
  • 3)Contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita piu' elevato e di migliori condizioni di lavoro;
  • 4)Incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffe', mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo e aumentando il consumo;
  • 5)Promuovere e potenziare il consumo di caffe' con tutti i mezzi disponibili.
  • 6)In linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffe' e la stabilita' economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffe'.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art1 · fonte del testo