1. Le Parti Contraenti si concertano in sede di Consiglio di Associazione per assicurare, durante la fase transitoria, il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi, segnatamente nei settori contemplati dall'articolo 113, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunita'. A questo scopo, ciascuna Parte Contraente, comunica su richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli accordi che essa conclude e che comportino disposizioni tariffarie o commerciali, nonche' sulle modifiche apportate al regime dei suoi scambi con l'estero. Ove queste modifiche o questi accordi abbiano una incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Associazione, si procedera' a consultazioni adeguate, in sede di Consiglio di Associazione, per tener conto degli interessi delle Parti Contraenti. 2. Al termine della fase transitoria, le Parti Contraenti rafforzano, in sede di Consiglio di Associazione, il coordinamento delle loro politiche commerciali allo scopo di attuare una politica commerciale fondata su principi uniformi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art53 · fonte del testo