Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo, in sede di Consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunita' e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art56 · fonte del testo