Ciascuna Parte s'impegna a vietare lo spostamento di tutto o di parte del monumento tutelato, tranne che nei casi in cui la salvaguardia materiale di detto monumento lo esiga in modo inderogabile. In tal caso, l'autorita' competente dovra prendere i provvedimenti necessari per lo smontaggio, il trasferimento e la ricomposizione del monumento in un luogo appropriato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art5 · fonte del testo