Ciascuna Parte s'impegna: 1. ad applicare, in virtu' della tutela giuridica dei beni considerati, adeguate procedure di controllo e di autorizzazione; 2. ad evitare che beni tutelati vengano deturpati, degradati o demoliti. In tale prospettiva, ciascuna Parte s'impegna, qualora cio' non sia gia stato fatto, ad inserire nella sua legislazione delle disposizioni che prevedono:

  • a)la presentazione ad un'autorita competente, dei progetti di demolizione o di modifica dei monumenti gia tutelati o che sono oggetto di una procedura di salvaguardia nonche' di ogni progetto lesivo dell'ambiente in cui si trovano;
  • b)la presentazione, ad un'autorita' competente di progetti relativi a tutto o ad una parte di un'insieme architettonico o di un sito, e concernenti lavori: - di demolizione di edifici; - di costruzione di nuovi edifici; - di importanti modifiche che potrebbero alterare le caratteristiche dell'insieme architettonico o del sito;
  • c)la possibilita' per i poteri pubblici di ingiungere al proprietario di un bene tutelato di effettuare dei lavori o sostituirsi ad esso in caso di inadempienza da parte sua;
  • d)la possibilita di espropriare un bene tutelato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art4 · fonte del testo