Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio: - l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea; - l'adattamento, qualora cio' si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art11 · fonte del testo