Riconoscendo l'interesse di agevolare la visita dei beni tutelati da parte del pubblico, ogni Parte s'impegna a fare in modo che le conseguenze di detta apertura al pubblico, in particolar modo le sistemazioni delle vie di accesso, non rechino danno alla natura architettonica e storica di detti beni e del loro ambiente.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art12 · fonte del testo