Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico, prevedendo, secondo le circostanze: i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi destinati a costituire zone di riserva archeologiche ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine; iii. la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art4 · fonte del testo