POLITICHE DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 10. Ciascuna Parte s'impegna ad adottare politiche di conservazione integrata le quali: 1. pongano la tutela del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali dell'assetto urbanistico e del territorio e garantiscano la considerazione di detto obiettivo prioritario nelle varie fasi dell'elaborazione dei piani regolatori e delle procedure di autorizzazione dei lavori; 2. promuovano programmi di restauro e di manutenzione del patrimonio architettonico; 3. facciano della conservazione, dell'animazione e della valorizzazione del patrimonio architettonico, un elemento fondamentale delle politiche in materia di cultura, di ambiente e di assetto del territorio; 4. favoriscano, ove possibile, nell'ambito dei processi di assetto urbanistico e del territorio, la conservazione e l'uso di edifici la cui importanza, di per se stessa, non giustificherebbe una tutela ai sensi dell'art. 3 par. 1 della presente Convenzione, ma che rappresentano un valore "aggiunto dal punto di vista dell'ambiente urbano o rurale o del quadro della vita; 5. favoriscano l'applicazione e lo sviluppo, indispensabili all'avvenire del patrimonio, delle tecniche e dei materiali tradizionali.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art10 · fonte del testo