Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17813/2026

    4 giugno 2026

    L'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino extracomunitario residente in Italia, cui è applicabile la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia del 14 novembre 1957, va riconosciuto sia se trattasi di lavoratore dipendente effettivo, che di titolare di un trattamento previdenziale derivante da lavoro dipendente, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, n. 4, e 23 di detta Convenzione e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, che prevede l'assimilazione di tali categorie. (Fattispecie relativa a cittadino di Stato già appartenente alla Repubblica Federale jugoslava, percettore di indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento).

    Art. 23 · Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957

    Rassegna di giugno 2026, p. 192

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art23 · fonte del testo