I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.
L'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino extracomunitario residente in Italia, cui è applicabile la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia del 14 novembre 1957, va riconosciuto sia se trattasi di lavoratore dipendente effettivo, che di titolare di un trattamento previdenziale derivante da lavoro dipendente, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, n. 4, e 23 di detta Convenzione e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, che prevede l'assimilazione di tali categorie. (Fattispecie relativa a cittadino di Stato già appartenente alla Repubblica Federale jugoslava, percettore di indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento).
Rassegna di giugno 2026, p. 192
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art23 · fonte del testo
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