I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternita' in Jugoslavia o in Italia, qualora:

  • 1)abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
  • 2)adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art8 · fonte del testo