Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art24 · fonte del testo