[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale dell'Emigrazione; Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia: il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la previdenza sociale; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[3]Art. 1.

[4]Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

  • 1)il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza, sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione;
  • 2)il termine "Autorita' competente" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione;
  • 3)il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale;
  • 4)il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente;
  • 5)il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato;
  • 6)il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati;
  • 7)il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17813/2026

    4 giugno 2026

    L'assegno per il nucleo familiare richiesto da cittadino extracomunitario residente in Italia, cui è applicabile la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia del 14 novembre 1957, va riconosciuto sia se trattasi di lavoratore dipendente effettivo, che di titolare di un trattamento previdenziale derivante da lavoro dipendente, in ragione del combinato disposto degli artt. 1, n. 4, e 23 di detta Convenzione e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, che prevede l'assimilazione di tali categorie. (Fattispecie relativa a cittadino di Stato già appartenente alla Repubblica Federale jugoslava, percettore di indennità di disoccupazione agricola per l'anno di riferimento).

    Art. 1 · Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957

    Rassegna di giugno 2026, p. 192

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art1 · fonte del testo