1. Il compratore deve pagare il prezzo nel luogo in cui trovasi il centro degli affari del venditore o, in mancanza di questo, la residenza abituale del medesimo. Se il pagamento deve essere fatto contro consegna della cosa o dei documenti, esso si effettuera' nel luogo della consegna. 2. Se, a seguito di un cambiamento del centro degli affari o della residenza abituale del venditore posteriore alla conclusione del contratto, le spese inerenti al pagamento del prezzo sono aumentate, tale aumento e' a carico del venditore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art59 · fonte del testo