1. Se il compratore non paga il prezzo alle condizioni stabilite dal contratto o dalla presente legge, il venditore puo' esigere l'adempimento in natura di detta obbligazione. 2. Tuttavia il venditore non ha diritto di reclamare dal compratore il pagamento del prezzo quando ricorrono circostanze in cui, secondo gli usi e le normali possibilita', l'esecuzione debba effettuarsi mediante vendita della cosa a spese del compratore. In tal caso il contratto e' risolto di pieno diritto dal momento in cui tale vendita deve essere effettuata.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art61 · fonte del testo